Art. 2.

      1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 336. - (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

          1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

 

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          2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

          3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

          4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

      È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso.
      Il presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato è scelto tra i giudici togati e può procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato o grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.
      Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato d'ufficio al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, notificato al pubblico ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.
      Il decreto deve contenere: l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; l'avviso che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
      Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

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